Il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto da Maddalena Fazzari, ha approvato a maggioranza la P.D.L. n. 130/2026 recante ‘Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37”, di iniziativa dei consiglieri Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno.
Voto favorevole da parte di Aliandro, Bardi, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno. Contrari Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri e Vizziello. Il provvedimento interviene sulla legge regionale n. 38 del 2002, che disciplina il trattamento economico dei consiglieri regionali della Basilicata, con particolare riferimento all’indennità differita, ossia il trattamento spettante al termine del mandato secondo un sistema di calcolo contributivo. La modifica principale riguarda l’articolo 11 quinquies, introdotto nel 2025, eliminando ogni riferimento alle legislature precedenti a quella attuale e stabilendo in modo chiaro che possono accedere all’indennità differita esclusivamente i consiglieri eletti a partire dalla XII legislatura e nelle successive.
Viene così circoscritta la platea dei beneficiari, in coerenza “con un principio di ragionevolezza e con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento”. Si precisa inoltre che i consiglieri in carica nella XII legislatura, o eventualmente sospesi secondo la normativa vigente, devono presentare entro 90 giorni apposita richiesta per effettuare i versamenti contributivi necessari a maturare l’indennità differita. I contributi arretrati possono essere versati in un’unica soluzione oppure rateizzati fino a un massimo di 36 mesi. In ogni caso, il diritto all’indennità matura solo al completamento integrale dei versamenti dovuti. “Coerentemente” con questa impostazione, tutte le disposizioni dell’articolo 11 quinquies vengono adeguate sostituendo i riferimenti alla X legislatura con quelli alla XII legislatura.
Viene inoltre introdotto un nuovo articolo, l’11 sexies, che stabilisce espressamente che eventuali domande presentate dai consiglieri eletti nella X e nell’XI legislatura per ottenere l’indennità differita restano prive di effetti. In questo modo “si chiarisce definitivamente che il nuovo regime non ha efficacia retroattiva”. Infine, si dispone l’abrogazione dell’art 4 bis alla LR. 37/2017, introdotto dall’articolo 17 della L.R.57/2025 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2025). Tale abrogazione elimina ogni collegamento tra la contribuzione versata dai consiglieri per maturare l’indennità differita e il fondo previsto da un’altra legge regionale con finalità diverse. Respinta dall’Assemblea la Pdl n. 126/2026 recante “Abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 57 (Collegato alla legge di stabilita regionale 2025)”, di iniziativa dei Consiglieri Araneo, Verri, Chiorazzo, Vizziello, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Bochicchio. Voto contrario da parte dei consiglieri Aliandro, Bardi, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno. Favorevoli Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri e Vizziello.