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Maratea: il Tar dà ragione al Comune sul pagamento di un risarcimento di quasi un milione di euro

10/06/2021



Il Comune di Maratea è riuscito a prevalere al Tar e ad evitare di dover ottemperare ad un risarcimento danni per quasi un milione di euro la cui richiesta è stata ritenuta “infondata” poiché da parte dell’Ente non vi è stato comportamento “negligente”. Ovviamente, il contenzioso potrebbe ancora proseguire in appello ma, intanto, il Comune ha evitato il peggio nonostante fosse risultato soccombente nei precedenti ricorsi sulla questione.
Tutto nasce dall’azione di una società contro un’ordinanza risalente al 2011, di sospensione dei lavori di ristrutturazione di un immobile nel centro storico, e per l’annullamento di una reiezione, nel 2013, della domanda di sanatoria, accolta prima con sentenza del Tar nel 2014 e, poi, confermata al Consiglio di Stato nel 2017. Una vicenda lunga, che ha avuto anche strascichi penali. Segnatamente, si legge nella pronuncia, nel 2006 “il Comune di Maratea rilasciava il permesso di costruire per ristrutturare un fabbricato risalente, presumibilmente, al sedicesimo secolo”.
“Tenuto conto del contenzioso attivato dai proprietari confinanti - scrivono i giudici, in riferimento alla sospensione dei lavori - la proroga del termine di ultimazione dei lavori non poteva non essere concessa”.
Sempre sette anni fa erano stati annullati anche un provvedimento “di decadenza del permesso di costruire”, “l’ordinanza di demolizione di tutte le opere realizzate” in esecuzione dello stesso permesso e “la reiezione della domanda di sanatoria”.  
Leggendo tra le motivazioni si evince anche come “non risulta che le volumetria e sagoma preesistenti siano aumentate”.
Nel 2017 la VI^ Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del 2014, quindi, due anno dopo, la VI^ Sezione di Palazzo Spada ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione del Comune.
In sostanza, la società ricorrente ha avuto ragione in ogni grado di giudizio ed in tutti i ricorsi presentati, eccetto che nell’ultimo per l’indennizzo, per il quale dovrà anche versare 3mila euro per le spese di lite, in cui il Comune è stato difeso dall’avvocato del Foro di Lagonegro Dario Gioia.
Questa volta i giudici hanno dato ragione al Comune in quanto “non vi è stato un comportamento negligente”. Sul punto, il Tar ha rilevato come “per la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni non è sufficiente l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati, ma risulta necessaria la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa”.
Anche perché, prosegue la sentenza, “sia l’ordinanza di sospensione dei lavori del 2011 che di reiezione della domanda di sanatoria del 2013, erano stati condizionati dagli accertamenti, effettuati nel 2011 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lagonegro, che, in seguito all’esposto dei proprietari confinanti, aveva sequestrato l’immobile in questione, in quanto era stato ritenuto illegittimo il permesso di costruire perché era stata modificata la sagoma, era stata ampliata l’area di sedime ed era stata aumentata la volumetria”.
Tali accertamenti “hanno trovato conferma anche con una sentenza nel 2015, con la quale il Tribunale di Lagonegro aveva condannato il legale rappresentante della società ricorrente», che, però, nel 2019 è stato “assolto dalla Corte d’Appello di Potenza”.
Inoltre, sempre secondo il Tar “la società ricorrente non ha nemmeno provato il danno lamentato, ma si è limitata a quantificarlo in complessivi 963.635 euro”.


Gianfranco Aurilio
Lasiritide.it




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