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Sgombero ex asilo in Largo Donnaperna: Consiglio di Stato si pronuncia a favore del Comune di Senise

19/11/2024



Potremmo parlare di una doppia vittoria per il Comune di Senise, difeso in entrambi i procedimenti dall’avvocato Donatello Genovese, davanti al Consiglio di Stato, in merito all’annosa vicenda dell’edificio in Largo Donnaperna, un caso di cui ci siamo occupati più volte. I giudici amministrativi di secondo grado hanno confermato la legittimità delle ordinanze di sgombero emesse negli anni scorsi e, inoltre, hanno ribaltato il giudizio del TAR su una questione tecnica relativa all’agibilità dell’immobile.


 La sentenza del Consiglio di Stato riguardante il ricorso dell'ONMI contro il Comune di Senise. In questo caso, l'ONMI aveva impugnato una serie di ordinanze del Comune di Senise, che disponevano lo sgombero dell'immobile e interventi di messa in sicurezza per motivi di sicurezza statica. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'ONMI, confermando le ordinanze comunali e condannandola al pagamento di 4.000 euro per le spese legali a favore del Comune di Senise.


La sentenza del TAR riguardante l'Associazione Sacro Cuore, che è stata separata dalla vicenda dell'ONMI. In questa parte, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'Associazione Sacro Cuore e condannato l'Associazione a pagare le spese legali, pari a 8.000 euro.


 


Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia (ONMI), confermando le pronunce del TAR e condannandola al pagamento di 4.000 euro per le spese di lite a favore del Comune. L'Opera aveva impugnato una serie di ordinanze emesse dal Comune di Senise e dal suo Commissario Straordinario, che disponevano lo sgombero dell’immobile e interventi di messa in sicurezza a causa delle condizioni statiche ritenute precarie.


L'ONMI, proprietaria di una porzione dell’immobile di tre piani sito a Senise, aveva contestato i presupposti tecnici e la legittimità dei provvedimenti amministrativi, chiedendo l’annullamento delle ordinanze. In particolare, con l’ordinanza n. 35 del 2013, il Comune aveva ordinato all’Associazione Sacro Cuore, comodataria dell’immobile dal 2009, di chiudere immediatamente la scuola materna, in quanto l’edificio non possedeva i requisiti di sicurezza statica e agibilità per l’attività scolastica. Con una successiva ordinanza (n. 9 del 17 febbraio 2016), il Comune aveva disposto la chiusura immediata dell’istituto per prevenire pericoli, a causa della mancanza di idoneità statica e agibilità. Successivamente, con l’ordinanza n. 27 del 2020, rettificata con l'ordinanza n. 30 dello stesso anno, il Commissario Straordinario aveva disposto lo sgombero dell’intero stabile e la messa in sicurezza dell’immobile, richiamando la documentazione istruttoria.


Il ricorrente lamentava che l’ordinanza fosse ineseguibile, poiché l’Associazione Sacro Cuore non era tra i destinatari. Inoltre, sosteneva che l’ordinanza n. 35 del 2013 fosse illegittima per incompetenza, essendo stata adottata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale e non dall’Ufficiale del Governo. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Basilicata, con sentenza n. 210 del 2022, ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le critiche. I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato le precedenti pronunce, sottolineando che l’intero stabile, non solo una sua parte, risultava privo dei requisiti di stabilità e sicurezza, tanto da giustificare gli interventi inibitori da parte dell'amministrazione, per tutelare la salute e la sicurezza pubblica.


In particolare, la sentenza ha evidenziato che l’edificio, parzialmente inagibile a causa degli eventi sismici del 1980 e del 1988, non era stato successivamente oggetto di interventi significativi per superare le gravi conseguenze derivanti da un possibile evento sismico, in un territorio a rischio. Questo rappresentava un pericolo per la sicurezza dei bambini frequentanti la scuola materna gestita dall’Associazione Sacro Cuore, tutti sotto i cinque anni di età. L’ordinanza di sgombero, pertanto, è stata giustificata dalla mancanza dei requisiti di sicurezza, salubrità e igiene, indipendentemente dal certificato di agibilità.


La sentenza ha ribadito il principio secondo cui, in caso di rischio per la pubblica sicurezza, l’amministrazione può adottare misure straordinarie, anche senza pericolo immediato, purché documentate e proporzionate. Inoltre, il Comune ha ottenuto una nuova vittoria, capovolgendo il giudizio di primo grado sul rigetto dell’istanza presentata dall’Associazione Sacro Cuore per l’attribuzione del codice ID alla pratica di agibilità del 27 aprile 2015, relativa all’immobile in Largo Donnaperna, e per tutti gli atti connessi al procedimento. Nello specifico, era stato contestato un conflitto di interessi legato a precedenti denunce.



Nel dettaglio, il Collegio ha sottolineato che nel corso del giudizio non sono emersi episodi che facessero supporre che le denunce o le istanze pregresse dell’Associazione potessero aver innescato reazioni negative da parte dei funzionari coinvolti. I funzionari, infatti, avevano trattato le pratiche edilizie e di agibilità con l’unico obiettivo di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza delle persone, in particolare dei bambini. 
E c'è anche un sentenza su un ricorso che, sempre avverso il Comune di Senise, avevano fatto alcune cittadini. 


clicca qui per le sentenze 202409197_11. pdf
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