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Conf. Episcop. Bas.: sostegno donne che chiedono l’aborto

6/03/2014

La questione posta recentemente all’attenzione della competente Commissione Permanente del Consiglio Regionale di Basilicata, circa la possibile erogazione di un sussidio mirato a scongiurare il ricorso all’aborto, quando la donna lo richieda per conclamate difficoltà economiche, merita una discussione franca e scevra da contaminazioni ideologiche, perché la dignità della donna e il valore della vita umana siano, entrambi, promossi con tutti gli sforzi possibili.
Da parte di noi Vescovi è stato triste constatare come tale proposta (che pure avremmo desiderato più largamente preparata con il concorso di tutte le realtà vive della Regione) sia stata ritenuta da taluni addirittura offensiva e provocatoria, e come, prima ancora di avviare il doveroso dibattito istituzionale, siano stati alzati steccati pregiudiziali, che, con danno di tutti, rischiano di diventare invalicabili.
Consapevoli che, da un punto di vista civile e sociale, in base alla Legge vigente nessuno può restringere il diritto alla scelta individuale della donna e che nessuna donna può essere giudicata o perseguita per un aborto, riaffermiamo allo stesso tempo un chiaro punto di diritto.
Secondo il dettato dell’articolo 1 della Legge 194, la comunità politica ha il dovere primario di scongiurare la soppressione del concepito, con ogni mezzo lecito e ogni volta che sia possibile.
Si può comprendere che una gravidanza non desiderata pone alla donna uno straziante dilemma, tuttavia la politica non può rassegnarsi a quell’unica semplificazione che conduce a eliminare la vita umana, rinunciando a esercitare quanto è in suo potere per sostenere le situazioni più fragili e vulnerabili, che riguardano, in particolare, quanti temono di non poter far fronte alla nascita di un figlio per motivi economici.
Siamo convinti che tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale sanno che l’aborto rappresenta, sempre e comunque, un dramma per la donna e una sconfitta per l’intera società e per quella lucana in particolare, attraversata oggi da una gravissima denatalità, che mette al rischio il futuro stesso della Regione.
Proprio per questo auspichiamo che il tema sia finalmente affrontato con approccio ampio, razionale e realistico, e con una sensibilità del tutto laica, senza tentare di imporre limiti restrittivi alla libertà individuale, ma immaginando quali sostegni poter mettere in campo perché l’autonomia della donna non diventi, mai, solitudine e abbandono.
Da parte nostra assicuriamo tutta la preghiera e la fattiva collaborazione, perché nella nostra Regione, come ha scritto il Santo Padre Francesco alle famiglie, «sia promossa una nuova consapevolezza di fronte alla cultura dello scarto, che relativizza il valore della vita umana» in modo che il dialogo torni sereno e rispettoso, senza reciproci anatemi, per operare scelte coerenti ed efficaci per la costruzione del bene comune e nell’interesse di tutta la comunità.
I Vescovi della Conferenza Episcopale di Basilicata
Stralcio della Legge 194/1978
ART. 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio
L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. .
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
ART. 4
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.



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