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Presunto inquinamento sito Itrec: i capi di imputazione

27/09/2024



Le indagini sul presunto inquinamento, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza e condotte dal Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Potenza, riguardano una complessa vicenda di presunti reati ambientali legati alla gestione del sito SOGIN/ENEA di Rotondella (MT). Alcuni dirigenti di SOGIN S.p.A., società responsabile delle attività di decommissioning di impianti nucleari, e dirigenti del centro di ricerca ENEA, insieme a funzionari pubblici locali, sono coinvolti nell’indagine per presunte condotte illecite che avrebbero aggravato lo stato di contaminazione delle acque di falda e dell'ambiente circostante. In particolare, tra il 2014 e il 2018, gli indagati avrebbero omesso di denunciare tempestivamente la grave contaminazione da tricloroetilene e cromo esavalente delle acque sotterranee. Tale omissione avrebbe permesso il rilascio di autorizzazioni ambientali basate su informazioni false o incomplete, consentendo lo scarico illecito delle acque contaminate nel mar Ionio e nel fiume Sinni, senza che fossero adottate adeguate misure di trattamento e bonifica. L'accusa si articola su diversi capi di imputazione, che includono la violazione di norme ambientali, la falsificazione di documenti, e il disastro ambientale. I dirigenti avrebbero, infatti, consapevolmente occultato lo stato di contaminazione per evitare i costi e le ripercussioni amministrative e d’immagine che avrebbero potuto derivare dalla divulgazione della situazione.


Questa condotta avrebbe favorito la diffusione della contaminazione, compromettendo irreversibilmente l’ecosistema e aggravando le condizioni ambientali del sito. Le accuse preliminari comprendono reati previsti dagli articoli del codice penale relativi alla gestione illecita di rifiuti, falsificazione ideologica di documenti pubblici e disastro ambientale. Tali reati, compiuti in concorso tra i vari indagati, includono l'aggravante della violazione di norme specifiche previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 in materia di tutela ambientale. L'attività investigativa, ancora in fase conclusiva, ha beneficiato sia di metodi tradizionali, come pedinamenti e osservazioni, sia di tecniche avanzate, quali intercettazioni telefoniche e ambientali.


In particolare, i reati contestati sono:


reato p.p. 81 cpv, 110 CP, art. 260 del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152— 'Nome in materia ambientale" e micolo 452 quaterdecies c.p. per aver con più azioni esecutive del medesimo disegno cñminoso, omesso di presentare a dell'istanza di AUA (AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE) alla Provincia di Matera volta ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque di falda nel mar Ionio, la documentazione inerente lo stato attuale di qualità delle acque attestante la condizione di contaminazione in atto (allegando una relazione tecnica ndatta nell'anno 2003 che non dava atto della mutata condizione delle acque) ormai risultante dalle analisi effettuate dalla SOGIN già a partire dal 2014, così da scaricate nel man senza alcun trattamento, rifiuti costituiti dalle acque di falda contaminate da Cromo Esavalente e Tricloroetilene (sostanze pericolose e cancerogene); reato p.p. dagli artt. 81 cpv, 110 CP, 61 n.2 e 452 bis c.p. per aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed alfine di occultare il reato di cui al capo che precede in concorso tra loro e per le qualità rivestite, in epoca immediatamente pecedente al momento in cui non comunicando la contaminazione delle acque di falda sia ritardando l'attuazione delle oþerazioni di messa in sicurezza e di bonifica del sito SOGIN/ENEA di Rotondella (MT) che omettendo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che la contaminazione delle sostanze cancerogene si propagasse nell'ambiente, favorivano la migrazione della contaminazione anche attraverso lo scarico a mare delle acque contaminate mediante l'utilizzo illecito della condotta di scarico, poiché non autorizzato, da parte della stessa SOGIN, che venivano sversate, senza alcuna forma di trattamento direttamente nel corpo idrico superficiale (mar Jonio). Inoltre, omettendo di predisporre idonee misure atte ad impedire la migrazione della contaminazione, della matrice ambientale costituita dalle acque sotterranee e superficiali, compromissione dimostrata dall'ordinanza sindacale n. 28 del 15.09.2017 emessa dal Sindaco di Rotondella, tutt'ora vigente che inibisce l'utilizzo della risorsa idrica a qualsiasi scopo a causa della contaminazione in atto e il deterioramento attestato dalle analisi ARPA dipartimento di Matera (dalla consulenza tecnica del CTU nominato dall'A.G. e dallo stesso piano di caratterizzazione). Quanto sopra in violazione anche dell'art. 243 del D.Lgs 152/2006.


 


-reato p.p. dagli artt.81 cpv, 110 CP, 61 n. 2, 452 quater - comma 1punti 2 e 3 CP. per aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consapevoli dello stato di contaminazione delle acque di falda già dall'anno 2014 — che era confermata dal provvedimento del Sindaco del comune di Rotondella che emetteva ordinanza n. 28 del 15 settembre 2017 (tutt'ora Vigente,) che vietava l'utilizzo della risorsa idrica a qualsiasi scopo a causa della contaminazione in atto da sostanze pericolose e cancerogene (come attestato dalle analisi ARPA dipartimento di Matera e dalla consulenza tecnica del CT nominato dall'A.G. ovvero dal piano di caratterizzazione contaminazione ed inquinamento delle acque,) - ne determinavano, con la lom consapevole inerzia, l'aggravamento fino a trasmutare la stessa, a partire dal Novembre 2018, in disastro ambientale. Segnatamente, pure avendo il dovere di farlo, per evitare o ritardare costi aziendali eper scongiurare il clamore e le conseguenze che sul piano amministrativo, politico, d'immagine ed economico, la notizia avrebbe suscitato, omettevano consapevolemente di comuicare lo stato di contaminazione del sito, e, quindi, l'attuazione delle operazioni di messa in sicurezza e la predisposizione del progetto di bonifica del sito SOGIN/ENEA di Rotondella (MT) e, di conseguenza, l'attuazione di tutte le oþerazioni di bonifica, omettendo, inoltre, di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che la contaminazione delle sostanze cancerogene si propagasse ulteriormente nell'ambiente. Con tali omissioni determinavano consapevolmente la migrazione delle suddette sostanze inquinanti, con conseguente alterazione dell'ecosistema (e segnatamente delle acque difalda) anche al difuori del sito SOGIN/ENEA, alterazione da ritenersi irreversibile o, comunque, la cui eliminazione risulta attuabile solo con misure eccezionali. -reato p.p. dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2, 483 c.p. e arücolo 452 novies c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed alfine di occultare il reato di cui ai capi a) e c) in concorso tra loro e nelle rispettive qualità prodotto in data 1 agosto 2017 e 21 dicembre 2017, rispettivamente "richiesta di integrazione/ rinnovo n. 0050322" e "istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A. U.A.)" presso la provincia di Matera, in cui è falsamente attestato la qualità delle acque da scaricare nel mar Jonio in maniera non corrispondente al vero, omettendo volontariamente e scientemente, di comunicare la contaminazione da sostanze pericolose delle acque difalda da recapitare dinttamente nel mar Jonio, alfine di ottenere l'autorizzazione richiesta e continuare a scaricare in corpo idrico superficiale senza ricorrere ad impianti di trattamento, antorizzazione effettivamente rilasciata in data 15 gennaio 2018 giusta detemzina dirigenziale nr. 62/2018 -reato p.p. dagli artt. 81 cpv e artt. 483, 452 novies c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avanzava in data 1 agosto 2017 istanza di integrazione/ rinnovo "0050322" e successivamente in data 21 dicembre 2017 istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presso la Provincia di Matera, rappresentando falsamente lo stato di fatto del sistema "scarico" delle acque reflue prodotte dal sito SOGIN, in particolare, attestando falsamente che l'ente da lui rappresentato era munito di autorizzazioni e nulla osta paesaggistici rilasciati dalle competenti autorità, i quali in realtà erano stati sì rilasciati rispettivamente dalla Regione Basilicata e dalla Soþrintendenza ma nell'ambito di procedimenti amministrativi risalenti al 2012, e cioè in epoca anteriore all'accertato stato di contaminazione del sito (a partire dal 2015) e che pertanto non erano attinenti al procedimento amministrativo che invece ha consentito successivamente di ottenere indebitamente l'autorizzazione ambientale n. 969/2018 rilasciata dal SUAP di Rotondella, che li antorizzava a scaricare gli effluenti liquidi radioattivi nel Mar Ionio e nel fiume Sinni i soli reflui civili in uscita dal depuratore. reato p.p. dagli artt. 81 cp e art. 137 del decreto Legislativo 152/2006, in violazione dell'art. 125 D.lgs. 152/2006 poiché, in assenza del titolo autorizzativo e dei presupposti per poterlo ottenere, non avendo la SOGIN un idoneo impianto di trattamento, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e reiterate nel tempo, scaricava le acque meteoriche, di dilavamento e quelle industriali, tutte non trattate, direttamente nel fiume Sinni. Con l'agravante che dalla commissione delfatto deriva la violazione di una norma Prevista dal dento legislativo n. 152 del 2006. reato previsto e punito dagli art. 110 c.p. e 479 c.p., 452 novies c.p., poiché formavano l'atto autorizzativo 969/2018 — AUA in data 17 magio 2018 e rilasciavano in data 5 giugno 2018 il provvedimento formale di omettendo di valutare documentazione da loro detenuta e attestando falsamente fattiper cui gli atti erano destinati a provare la verità. In particolare come soggetti deputati a verificare l'istruttoria e la completezza degli allegati formavano atti propedeutici al rilascio di autorizzazione n. 969/2018, omettendo di considerare la comunicazione di Potenziale contaminazione sito SOGIN/ENEA risalente al 2015 e senza verificate l'esistenza e la veridicità della documentazione di cui al capo di imputazione che precede (Prodotta da SOGIN e richiamata in atti). Gli atti endoprocedimentali così illecitamente prodotti, confluivano nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (Provvedimento del 05 giugno 2018) che attestava falsamente la verifica dei documenti allegati e che non vi erano vincoli ostativi al rilascio dell'autorizzazione ambientale. -illeciti amministrativi di cui agli artt. 25 undecies (dipendente dai reati digestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell'artt. 256, 257 e art. ex 260 del Dl.vo n. 152 del 2006, 452 bis c.p., 452 quater c.p.) del D.Lvo 8 giugno 2001, n. 231. Pluralità di illeciti (ex art. 21 citato) posti in essere nell'interesse o comunque a vantaggio dell'ente (da sogetti in posizione apicale) SOGIN SPA, con sede legale in Roma. Ed altro. Le indagini in esame, lunghe, complesse ed oramai terminate, coordinate della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza sono state condotte con impegno e professionalità dal Noe dei CC di Potenza, sia attraverso metodi tradizionali - come pedinamenti e osservazioni, analisi - sia attraverso attività tecniche - quali intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche. Tali indagini — fatta salva la presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva di condanna - permettevano di raccogliere indizi relativi ai suddetti reati nei confronti di alcuni dirigenti della SOGIN S.P.A., società da tempo impegnata nelle attività di decommissioning di impianti nucleari, di alcuni dirigenti del centro ricerca Enea di Rotondella (MT) nonché di alcuni funzionari pubblici di enti locali incaricati di vagliarc le istanze ambientali presentate dai gestori della Centrale. Gli accertamenti svolti evidenziavano, fra l'altro, a livello indiziario, come alcuni indagati, dirigenti di Sogin, avrebbero appreso già nel 2014, grazie alle analisi da loro stessi condotte, della grave contaminazione da tricloroctilene e cromo esavalente delle acquc di falda sottostanti il loro sito e avrebbero effettuato le prescritte comunicazioni agli enti competenti solo nel 2015.


 


Il complesso delle condotte contestate agli indgati, secondo la ricostruzione di questo Ufficio da verificare nel controddittorio della parti, oltre a determinare un ritardo nell'applicazione delle procedure di messa in sicurezza del sito, avrebbe, poi, permesso di scaricare nel Mar Jonio senza alcun trattamento le acque di falda contaminate che venivano emunte dai loro sistemi di sicurezza. Emergeva, altresì, sempre a livello indiziario che Sogin, anche in virtù di ipotizzate omissioni nell'attività di controllo da parte della provincia di Matera e del comune di Rotondella, presentando un'istanza corredata da atti che secondo la ricostruzione degli inquirenti conterrebbero dati non veritieri, avrebbe così ottenuto un'autorizzazione che le consentiva di scaricare illecitamente le acque reflue industriali dell'impianto SOGIN direttamente nel fiume Sinni (pur provenendo, le stesse, da un impianto interessato da contaminazione). Veniva, inoltre, accertata, sulla base di quanto constatatato e riferito dal NOE — compendio ovviamente da verificare in sede giurisdizionale - la frequente disattivazione, da parte di alcuni del sito, delle pompe della barriera idraulica appositamente predisposta per contenere la propagazione delle acque di falda contaminate, condotte che sarebbero state poste in essere al fine, verosimilmente, di abbattere i costi energetici e di gestione dei rifiufi liquidi che sarebbero stati prodotti. Il ritardo nella realizzazione della attività di messa in sicurezza del sito unite alle ulteriori condotte sopra descritte determinava sulla base della ricostruzione effettuata da questo Ufficio e delle indagini svolte dal NOE dei CC- e ferma restando la presunzione d'innocenza fino a sentenza definitiva di condanna - una migrazione della contaminazione delle acque di falda sottostanti l'area Enea /Sogin oltre il loro perimetro superando la strada statale 106.




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